[1]Rifiuto del trasferimento

[2]1. Il trasferimento della persona condannata puo' essere rifiutato se:

  • a)una delle Parti ritiene che il trasferimento comporta pericolo per la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico ed e' contrario ai principi fondamentali della propria legge o ad altri interessi nazionali;
  • b)sono in corso altri procedimenti penali, civili o amministrativi nei confronti della persona condannata sul territorio della Parte di condanna. 2. In ogni caso, ciascuna Parte puo' altresi' accettare o rifiutare il trasferimento per altri motivi indipendentemente dalle condizioni previste dal par. 1 del presente articolo

Testo vigente dal 23 giugno 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79~trattato-art5 · fonte su Normattiva