[1]Condizioni per il Trasferimento

[2]1. Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • a)la persona condannata e' un cittadino della Parte di Esecuzione;
  • b)la sentenza di condanna e' definitiva;
  • c)la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento;
  • d)la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
  • e)gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte di Esecuzione;
  • f)le Parti sono d'accordo sul trasferimento. 2. In casi eccezionali le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a quanto stabilito nel paragrafo 1 (c) del presente articolo.

Testo vigente dal 23 giugno 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79~trattato-art4 · fonte su Normattiva