[1]per l'adempimento congiunto

[2]1. E' istituito un comitato per l'adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti. 2. Il comitato per l'adempimento congiunto garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine, esso adotta le decisioni di cui all'articolo 4 del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso. 3. Il comitato per l'adempimento congiunto si riunisce su richiesta di una o piu' parti o su iniziativa dell'Unione. Tale richiesta e' presentata all'Unione. 4. I membri del comitato per l'adempimento congiunto che rappresentano l'Unione e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, che e' stato istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il rappresentante dell'Islanda e' nominato dal corrispondente ministero per l'ambiente e le risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono organizzate, ogniqualvolta possibile, in prossimita' delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici. 5. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso.

[3]-------- (1) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Testo vigente dal 25 maggio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~accordo-art6 · fonte su Normattiva