[1]Rapporto ambientale

[2]1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinche' sia elaborato un rapporto ambientale. 2. Il rapporto ambientale, in conformita' della limitazione del suo ambito di cui all'articolo 6, individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall'applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall'allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione:

  • a)conoscenze e metodi di valutazione attuali;
  • b)contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova;
  • c)l'interesse del pubblico;
  • d)le esigenze in termini di informazioni dell'organo preposto alla decisione. 3. Ciascuna Parte provvede affinche' i rapporti ambientali possiedano la qualita' richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~progetto-di-protocollo-art7 · fonte su Normattiva