[1]Partecipazione del pubblico
[2]1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilita' di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 2. Ciascuna Parte, mediante mezzi elettronici od altri mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale. 3. Ciascuna Parte provvede all'individuazione, ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative. 4. Ciascuna Parte provvede affinche' il pubblico di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole. 5. Ciascuna Parte provvede affinche' siano adottate e rese pubbliche le modalita' particolareggiate relative all'informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi elencati nell'allegato V.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
