[1]Assistenza

[2]1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento puo' richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall'inquinamento. Questo contributo puo' comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti cosi' sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo. 2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale puo', con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attivita' dei mezzi impegnati da dette parti. 3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:

  • a)l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonche' la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;
  • b)la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~protocollo-art12 · fonte su Normattiva