[1]Accoglienza delle navi in difficolta' nei porti e luoghi di rifugio
[2]Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficolta' che presentano una minaccia per l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
