[1]Rischi ambientali del traffico marittimo

[2]In conformita' con le regole e norme internazionali generalmente accettate e con il mandato mondiale dell'Organizzazione marittima internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~protocollo-art15 · fonte su Normattiva