Art. 12 — Comitato di coordinazione
80 1. (1) Il Comitato di coordinazione assiste il segretario generale e gli da' pareri su questioni amministrative e finanziarie e di cooperazione tecnica interessanti parecchi organismi permanenti, come anche nel campo delle relazioni esterne e dell'informazione pubblica, tenendo pienamente conto in questo delle decisioni del Consiglio d'amministrazione e degli interessi dell'Unione tutta intera. 81 (2) Il Comitato esamina parimenti tutte le questioni importanti che gli sono sottoposte dal Consiglio d'amministrazione. Dopo aver studiato tali questioni, il Comitato presenta al Consiglio un rapporto in merito, per il tramite del segretario generale. 82 2. Il Comitato di coordinazione e' composto del vicesegretario generale, dei direttori dei Comitati consultivi internazionali e del presidente dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze; e' presieduto dal segretario generale.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
