Art. 59 — Comitato di coordinazione
310 1. (1) Il Comitato di coordinazione coadiuva il segretario generale nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati in virtu' dei numeri 282, 285, 288 e 289. 311 (2) Il Comitato e' incaricato di assicurare la coordinazione con ogni organizzazione internazionale, di cui agli articoli 39 e 40, per quanto concerne la rappresentanza degli organismi permanenti dell'Unione nelle conferenze di tali organizzazioni. 312 (3) Il Comitato esamina i risultati delle attivita' dell'Unione nel campo della cooperazione tecnica e presenta raccomandazioni al Consiglio d'amministrazione per il tramite del segretario generale. 313 2. Il Comitato deve provvedere affinche' le sue conclusioni siano possibilmente prese per accordo comune. Il segretario generale puo' tuttavia prendere decisioni, anche senza essere appoggiate da altri due o piu' membri del Comitato, ove reputi che la liquidazione delle questioni di cui si tratta non puo' essere differita alla prossima sessione del Consiglio d'amministrazione. In tali circostanze, egli fa rapporto senza indugio e per iscritto ai Membri del Consiglio d'amministrazione su queste questioni, indicando le ragioni che l'hanno indotto a prendere tali decisioni, come anche i punti di vista presentati per scritto dagli altri Membri del Comitato. 314 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, normalmente almeno una volta al mese.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
