Art. 13 — I funzionari eletti e il personale dell'Unione
83 1. (1) Nell'adempimento delle loro funzioni, i funzionari e il personale dell'Unione non devono sollecitare ne' accettare istruzioni da nessun Governo, ne' da nessuna autorita' estranea all'Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali. 84 (2) Ogni Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei funzionari eletti e del personale dell'Unione, e non deve cercare d'influenzarli nell'adempimento del loro dovere. 85 (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono avere ne' partecipazioni ne' interessi finanziari di qualsiasi natura in un'azienda qualsiasi che si occupa di telecomunicazioni. Tuttavia, l'espressione "interessi finanziari" non dev'essere interpretata come un divieto alla continuazione di versamenti per la pensione a motivo di un impiego o di servizi anteriori. 86 2. Il segretario generale, il vicesegretario generale e i direttori dei Comitati consultivi internazionali devono essere tutti cittadini di Paesi differenti, Membri dell'Unione; e' auspicabile che la stessa regola si estenda ai Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. In occasione dell'elezione di questi funzionari, occorre tenere debitamente conto dei principi esposti al numero 87 e di una ripartizione geografica equa tra le regioni del mondo. 87 3. La considerazione dominante nel reclutamento e nella fissazione delle condizioni d'impiego del personale deve essere la necessita' di assicurare all'Unione i servizi di persone che possiedano le piu' alte qualita' d'efficienza, di competenza e d'integrita'. L'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la piu' larga possibile deve essere debitamente presa in considerazione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
