Art. 2 — Diritti e obblighi dei Membri
7 1. 1 Membri dell'Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione. 8 2. I diritti dei Membri, per quanto concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti:
- a)ogni Membro ha il diritto di partecipare alle conferenze dell'Unione, e' eleggibile nel Consiglio d'amministrazione e ha il diritto di presentare i candidati ai posti di funzionari eletti di tutti gli organismi permanenti dell'Unione; 9 b) ogni Membro ha diritto a un voto in tutte le conferenze dell'Unione, in tutte le riunioni dei Comitati consultivi internazionali e che fa parte del Consiglio d'amministrazione, in tutte le sessioni di questo Consiglio; 10 c) ogni Membro ha parimenti diritto a un voto in tutte le consultazioni effettuate per corrispondenza.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
