7 1. 1 Membri dell'Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione. 8 2. I diritti dei Membri, per quanto concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti:

  • a)ogni Membro ha il diritto di partecipare alle conferenze dell'Unione, e' eleggibile nel Consiglio d'amministrazione e ha il diritto di presentare i candidati ai posti di funzionari eletti di tutti gli organismi permanenti dell'Unione; 9 b) ogni Membro ha diritto a un voto in tutte le conferenze dell'Unione, in tutte le riunioni dei Comitati consultivi internazionali e che fa parte del Consiglio d'amministrazione, in tutte le sessioni di questo Consiglio; 10 c) ogni Membro ha parimenti diritto a un voto in tutte le consultazioni effettuate per corrispondenza.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 247/1987

    Questione inammissibile
    6 luglio 1987

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 7 ottobre 1977, n. 790, e dell'art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1984, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal T.A.R. del Lazio con ordinanza emessa il 18 gennaio 1987. Così deciso in Roma, nella sede della…

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con tre allegati, un protocollo finale e sei protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art2 · fonte su Normattiva