143 1. Le relazioni tra le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell'Accordo conchiuso tra queste due organizzazioni, il cui testo figura nell'allegato 3 alla presente Convenzione. 144 2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI dell'Accordo sopraccitato, i servizi d'esercizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite godono dei diritti e sono sottoposti agli obblighi indicati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi. Di conseguenza, essi hanno il diritto di assistere, a titolo consultivo, a tutte le conferenze dell'Unione, comprese le riunioni dei Comitati consultivi internazionali.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art39 · fonte su Normattiva