374 1. I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 73 e 74 possono partecipare a tutte le attivita' del Comitato consultivo di cui si tratta. 375 2. (1) La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'azienda privata riconosciuta dev'essere indirizzata al segretario generale che la comunica a tutti i Membri e al direttore di questo Comitato. La domanda d'un'azienda privata riconosciuta dev'essere approvata dal Membro che l'ha riconosciuta. Il direttore del Comitato consultivo comunica a quest'azienda il seguito che e' stato dato alla sua domanda. 376 (2) Un'azienda privata riconosciuta puo' intervenire in nome del Membro che l'ha riconosciuta solamente se quest'ultimo, in ogni singolo caso particolare, fa sapere al Comitato consultivo interessato che l'ha autorizzata a tale proposito. 377 3. (1) Le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all'articolo 32, che coordinano i loro lavori con quelli dell'Unione e hanno delle attivita' connesse, possono essere ammesse a partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi. 378 (2) La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'organizzazione internazionale o da un'organizzazione regionale delle telecomunicazioni menzionata all'articolo 32 dev'essere indirizzata al segretario generale, il quale la comunica telegraficamente a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull'accettazione di tale domanda; la domanda e' accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel termine d'un mese e' favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa consultazione a tutti i Membri e al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. 379 4. (1) Gli organismi scientifici o industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo studio o alla fabbricazione di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell'approvazione delle amministrazioni dei Paesi interessati. 380 (2) La prima domanda di ammissione alle sedute delle commissioni di studi d'un Comitato consultivo presentate da un organismo scientifico o industriale dev'essere indirizzata al segretario generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Tale domanda dev'essere approvata dall'amministrazione del Paese interessato. Il direttore del Comitato consultivo comunica all'organismo scientifico o industriale il seguito che e' stato dato alla sua domanda. 381 5. Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale, ogni organizzazione regionale delle telecomunicazioni oppure ogni organismo scientifico o industriale che e' stato ammesso a partecipare ai lavori d'un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art68 · fonte su Normattiva