Art. 32 — Conferenze regionali, accordi regionali, organizzazioni regionali
129 I Membri si riservano il diritto di tenere conferenze regionali, di conchiudere accordi regionali e di creare organizzazioni regionali nell'intento di regolare questioni concernenti le telecomunicazioni, suscettibili d'essere trattate su un piano regionale. Gli accordi regionali non devono pero' essere in contraddizione con la presente Convenzione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
