Art. 67 — Poteri delle delegazioni alle conferenze
359 1. La delegazione inviata da un Membro dell'Unione per partecipare a una conferenza dev'essere debitamente accreditata conformemente alle disposizioni dei numeri da 360 a 366. 360 2. (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, dal capo del Governo oppure dal ministro degli affari esteri. 361 (2) Le delegazioni alle conferenze amministrative sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, dal capo del Governo, dal ministro degli affari esteri o dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza. 362 (3) Con riserva della conferma data da una delle autorita' indicate al numero 360 o 361 e ricevuta prima della firma degli atti finali, una delegazione puo' essere accreditata provvisoriamente dal capo della missione diplomatica del suo Paese presso il Governo del Paese nel quale e' adunata la conferenza oppure, se quest'ultimo e' la sede dell'Unione, dal capo della delegazione permanente del suo Paese presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. 363 3 I poteri sono accettati se sono firmati da una autorita' di cui ai numeri 360 a 362 e rispondono a uno dei criteri seguenti: 364 - conferimento dei pieni poteri alla delegazione; 365 - autorizzazione alla delegazione di rappresentare il proprio Governo senza restrizione alcuna; 366 - conferimento alla delegazione o a taluni dei suoi Membri del diritto di firmare gli atti finali. 367 4. (1) Una delegazione, i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, e' autorizzata a esercitare il diritto di voto del Membro interessato e a firmare gli atti finali. 368 (2) Una delegazione i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, non e' autorizzata a esercitare il diritto di voto ne' a firmare gli atti finali finche' non ha provveduto a rimediarvi. 369 5. I poteri devono essere depositati, non appena possibile presso il segretariato della conferenza. Una commissione speciale e' incaricata di verificarli; essa presenta le sue conclusioni, in forma di rapporto, alla seduta plenaria, entro il termine stabilito da quest'ultima. Nell'attesa di una decisione della seduta plenaria a tale riguardo a delegazione d'un Membro d'un Membro dell'Unione e' autorizzata a partecipare, ai lavori e a esercitare il diritto di voto di questo Membro. 370 6. Di massima, i Membri dell'Unione devono cercare d'inviare alle conferenze dell'Unione le loro proprie delegazioni. Tuttavia, il Membro che per motivi eccezionali non puo' inviare la propria delegazione puo' conferire alla delegazione d'un altro Membro il diritto di votare e firmare in suo nome. Questo trasferimento di poteri deve costituire l'oggetto di un atto firmato da una delle autorita' menzionate al numero 360 o 361. 371 7. Una delegazione avente il diritto di voto puo' incaricare un'altra delegazione, avente lo stesso diritto, di votare in suo nome durante una o piu' adunanze alle quali essa non puo' assistere. In tale caso, essa deve informare, tempestivamente e per iscritto, il presidente della conferenza. 372 8. Una delegazione non puo' esercitare piu' di un voto per procura. 373 9. I poteri e le procure indirizzati per telegramma non sono accettabili. Per contro, sono accettabili i telegrammi di risposta a una domanda di chiarimento del presidente o del segretariato della conferenza concernente i poteri.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
