Art. 71 — Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie
394 1. (1) Le lingue da usarsi durante le assemblee plenarie sono quelle previste negli articoli 16 e 78. 395 (2) I documenti preparatori delle commissioni di studi, i documenti e i verbali delle assemblee plenarie e i documenti pubblicati in seguito a quest'ultime dai Comitati consultivi internazionali sono redatti nelle tre lingue di lavoro dell'Unione. 396 2. I Membri autorizzati a votare nelle sedute delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi sono quelli designati nei numeri 9 e 155. Tuttavia, quando un Paese membro dell'Unione non e' rappresentato da un'amministrazione, i delegati delle aziende private riconosciute di questo Paese hanno, insieme e qualunque sia il loro numero, diritto a un solo voto, salvi restando i disposti del numero 376. 397 3. Le disposizioni dei numeri 370 a 373 relative alle procure si applicano alle assemblee plenarie.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
