Art. 70 — Riunioni dell'assemblea plenaria
390 1. L'assemblea plenaria si riunisce normalmente alla data e nel luogo fissati dall'assemblea plenaria precedente. 391 2. La data e/o il luogo d'una riunione dell'assemblea plenaria possono essere modificati con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione che hanno risposto alla domanda del segretario generale intesa a conoscere il loro parere. 392 3. A ognuna di queste riunioni, l'assemblea plenaria del Comitato consultivo e' presieduta dal capo della delegazione del Paese nel quale la riunione ha luogo o, se questa riunione si tiene alla sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea plenaria stessa; il presidente e' assistito da vicepresidenti eletti dall'assemblea plenaria. 393 4. Il segretario generale e' incaricato di prendere, d'intesa con il direttore del Comitato consultivo interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
