[1]dell'Unione particolare

[2]1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione particolare.

  • b)Il Governo di ogni Paese dell'Unione particolare e' rappresentato da un delegata, che puo' essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
  • c)Qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5.2) a) puo' farsi rappresentare da un osservatore alle riunioni dell'Assemblea e, se questa decide in tal senso, a quelle dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea.
  • d)Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'Assemblea:
  • i)tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo;
  • ii)impartisce all'Ufficio internazionale le direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione;
  • iii)esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generare relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;
  • iv)stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
  • v)adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
  • vi)decide che vengano redatti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall'inglese e dal francese e da quelle indicate nell'articolo 3.2);
  • vii)istituisce i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;
  • viii)decide, fatte salve le disposizioni dell'alinea 1 c), quali sono i Paesi non membri dell'Unione particolare, le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni internazionali non governative che possono essere ammessi come osservatori alle sue riunioni e a quelle dei comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti;
  • ix)intraprende qualsiasi altra azione idonea al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;
  • x)svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.
  • b)L'Assemblea delibera su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3. a) Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.
  • b)La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.
  • c)L'Assemblea puo' deliberare ancorche' il quorum non sia raggiunto; tuttavia, le deliberazioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti. L'Ufficio internazionale comunica dette deliberazioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette deliberazioni divengono esecutive purche' nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria.
  • d)Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  • e)L'astensione non e' considerata voto.
  • f)Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. 4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
  • b)L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri.
  • c)L'ordine del giorno di ogni sessione e' predisposto dal Direttore generale. 5. L'Assemblea adatta il suo regolamento interno.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;879~accordo-art7 · fonte su Normattiva