[1]ARTICOLO V. (Scambio di informazioni e documenti).
[2]1. Con riserva dei provvedimenti che potrebbero essere necessari per salvaguardare il carattere confidenziale di taluni documenti, le Nazioni Unite e l'Unione procederanno allo scambio completo e quanto piu' possibile rapido di informazioni e di documenti, per soddisfare ai bisogni di ciascuna di esse. 2. Senza pregiudizio del carattere generale delle disposizioni del numero precedente:
- a)l'Unione presentera' alle Nazioni Unite un rapporto annuale sulla sua attivita';
- b)l'Unione dara' corso, quanto piu' possibile, a ogni domanda di rapporti speciali, di studi o d'informazioni che le Nazioni Unite potessero rivolgerle;
- c)il Segretario generale delle Nazioni Unite procedera' a scambi di vedute con l'autorita' competente dell'Unione, a domanda di questa, per fornire all'Unione quelle informazioni che presentassero per essa un interesse particolare.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
