[1]ARTICOLO V. (Scambio di informazioni e documenti).

[2]1. Con riserva dei provvedimenti che potrebbero essere necessari per salvaguardare il carattere confidenziale di taluni documenti, le Nazioni Unite e l'Unione procederanno allo scambio completo e quanto piu' possibile rapido di informazioni e di documenti, per soddisfare ai bisogni di ciascuna di esse. 2. Senza pregiudizio del carattere generale delle disposizioni del numero precedente:

  • a)l'Unione presentera' alle Nazioni Unite un rapporto annuale sulla sua attivita';
  • b)l'Unione dara' corso, quanto piu' possibile, a ogni domanda di rapporti speciali, di studi o d'informazioni che le Nazioni Unite potessero rivolgerle;
  • c)il Segretario generale delle Nazioni Unite procedera' a scambi di vedute con l'autorita' competente dell'Unione, a domanda di questa, per fornire all'Unione quelle informazioni che presentassero per essa un interesse particolare.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artv · fonte su Normattiva