[1]ARTICOLO VI. (Assistenza alle Nazioni Unite).

[2]L'Unione conviene di cooperare con le Nazioni Unite, con i loro organismi principali e sussidiari, e di dar loro tutta l'assistenza possibile, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, tenendo pienamente conto della situazione particolare di quei Membri dell'Unione che non sono Membri delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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