[1]ARTICOLO XVIII. (Revisione).

[2]Il presente accordo puo' essere riveduto mediante intesa tra le Nazioni Unite e l'Unione, con riserva di un preavviso di sei mesi, dato dall'una o dall'altra parte.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artxviii · fonte su Normattiva