Art. 10 (Accordo)
[1]dell'Accordo
[2]1. Il presente Accordo puo' essere riveduto periodicamente da conferenze speciali dei Paesi dell'Unione particolare. 2. La convocazione delle conferenze di revisione e' decisa dall'Assemblea. 3. Gli articoli 7, 8, 9 e 11 possono essere modificati sia da conferenze di revisione, sia secondo le disposizioni dell'articolo 11.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
