[1]Articolo XXII

[2]1. Il presente accordo puo' essere riveduto su richiesta di un partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le parti ne avranno notificato la accettazione al Governo depositario. 2. Gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma in conformita' alle disposizioni particolari delle clausole di revisione di tali allegati.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artxxii · fonte su Normattiva