[1]Articolo XV
[2]Firma
[3]La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario allegato che ne forma parte integrante saranno, fino al 31 dicembre 1953, aperti alla firma di tutti gli Stati che soddisfino le condizioni fissate al paragrafo 1 dell'Articolo III.
Testo vigente dal 13 novembre 1970
