[1]Articolo XV

[2]Firma

[3]La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario allegato che ne forma parte integrante saranno, fino al 31 dicembre 1953, aperti alla firma di tutti gli Stati che soddisfino le condizioni fissate al paragrafo 1 dell'Articolo III.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artxv · fonte su Normattiva