[1]Articolo XIV

[2]Scioglimento

[3]L'Organizzazione verra' sciolta se il numero degli Stati Membri scendera' al disotto di cinque. Essa potra' venire sciolta in ogni momento mediante accordo fra gli Stati Membri. Con riserva di qualsiasi accordo che potrebbe essere stipulato fra gli Stati Membri al momento dello scioglimento, lo Stato sul territorio del quale si trovera' la sede dell'Organizzazione in quel momento, sara' responsabile della liquidazione e il residuo attivo sara' diviso fra gli Stati Membri dell'Organizzazione all'atto dello scioglimento proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da essi da quando divennero Stati Membri della presente Convenzione. Ove il residuo sia passivo, esso sara' ripartito fra gli Stati proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artxiv · fonte su Normattiva