[1]Rendiconti e verifiche

[2](1) Ogni Direttore generale fa redigere un rendiconto esatto di tutte le entrate e le uscite. (2) Il Consiglio designa dei controllori dei conti, il cui primo mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato. Tali controllori hanno il compito di esaminare i rendiconti dell'Organizzazione, particolarmente allo scopo di certificare che le spese sono state conformi alle previsioni di bilancio, nei limiti stabiliti dal Regolamento finanziario. Essi adempiono ogni altra funzione definita nel Regolamento finanziario. (3) Ogni Direttore generale fornisce ai controllori dei conti tutte le informazioni e l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'assolvimento del loro compito.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

[4]FATTO a PARIGI, in questo primo giorno di luglio 1953, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il Direttore generale di detta Organizzazione ne rilascera' copia conforme agli Stati firmatari o aderenti, come pure agli altri Stati che hanno partecipato alla Conferenza per l'organizzazione degli studi relativi alla creazione di un laboratorio europeo di ricerche nucleari.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~protocollo-art8 · fonte su Normattiva