[1]Articolo VIII.
[2](1) Le autorita' fiscali degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi fiscali dei Paesi contraenti) necessarie per attuare le clausole della presente Convenzione, o per prevenire le frodi o per applicare le disposizioni di legge contro le evasioni alle imposte oggetto della presente Convenzione. Ogni informazione cosi' scambiata sara' considerata segreta e non sara' rivelata ad alcuna persona non addetta all'Amministrazione, allo accertamento e alla riscossione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che possano rivelare un segreto o processo commerciale. (2) Come e' usato in questo articolo, il termine "autorita' fiscali" significa: (a) nel caso dell'Italia il "Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari"; (b) nel caso della Gran Bretagna: i "Commissioners of Inland Revenue" o i loro rappresentanti autorizzati; (c) nel caso dell'Irlanda del Nord (a cui la presente Convenzione si riferisce nell'articolo X) il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; (d) nel caso di tutti i territori a cui la presente Convenzione e' estesa ai sensi dell'articolo IX, le autorita' competenti in quel territorio per l'amministrazione delle imposte oggetto della presente Convenzione.
Testo vigente dal 13 settembre 1967
