[1]Articolo IX.

[2](1) La presente Convenzione puo' essere estesa, sia nel suo complesso che con modifiche, a ogni territorio per le cui relazioni internazionali sia responsabile il Regno Unito, e che applichi imposte sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della presente Convenzione, e ogni estensione del genere decorrera' dalla data e sara' soggetta alle modifiche e condizioni (comprese quelle relative al termine) stabilite e concordate fra i Paesi contraenti con note da scambiarsi a questo proposito. (2) La cessazione della efficacia della presente Convenzione nei confronti del Regno Unito e dell'Italia ai sensi dell'articolo XII varra' per ogni altro territorio a cui la Convenzione fosse estesa con questo articolo, salvo accordi specifici in altro senso, stabiliti fra le Parti contraenti.

Testo vigente dal 13 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;793~artix · fonte del testo