[1]Durata

[2]1. La presente Convenzione restera' in vigore per dieci anni. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra' denunciaria con preavviso di un anno, per mezzo di notifica scritta al Governo della Repubblica italiana che la portera' a conoscenza degli altri Paesi membri e del Presidente dell'Istituto. 2. Allo scadere dei dieci anni, la presente Convenzione si intendera' automaticamente rinnovata per un altro periodo decennale, per tutti gli Stati che non abbiano notificato la volonta' di ritirarsi dall'Istituto al Governo della Repubblica italiana e, per suo tramite, alle Alte Parti Contraenti ed al presidente dell'Istituto, almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

Testo vigente dal 12 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-04;794~convenzione-art15 · fonte su Normattiva