ARTICOLO XII 1. La presente Convenzione rimane in vigore per dieci anni ed in seguito fino a quando una maggioranza delle Parti contraenti non convenga di porvi fine. 2. In qualunque momento dopo lo scadere di un termine di dieci anni a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione sara' entrata in vigore, ogni Parte contraente potra' recedere dalla Convenzione il 31 dicembre di un anno qualunque compreso il decimo anno, indirizzando per iscritto non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente una notifica di recesso al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Ogni altra Parte contraente potra' quindi ritirarsi dalla presente Convenzione a decorrere dal 31 dicembre dello stesso anno indirizzando una notifica per iscritto a tal fine al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui sia stata avvisata da quest'ultimo di un recesso, ed in tutti casi non oltre il 1 aprile dell'anno in questione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artxii · fonte su Normattiva