Art. 30 (Convenzione)
La presente Convenzione avra' la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27, comma 1, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente. La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia. La denuncia sara' notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Essa potra' limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto solo nei confronti dello Stato che l'avra' notificata. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati contraenti.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
