[1]Il Consiglio dei delegati ed il presidente

[2]1. Il Consiglio dei delegati e' composto di un delegato per ciascuno degli Stati membri. 2. Ogni Stato rappresentato nel Consiglio ha diritto ad un voto. 3. Il presidente dell'istituto ed i tre vice presidenti sono eletti dal Consiglio dei delegati fra i membri del Consiglio stesso per la durata di due anni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, i vice presidenti lo sostituiranno secondo l'ordine alfabetico dei Paesi e ciascuno per un periodo di otto mesi. 4. Il presidente dell'Istituto rappresenta l'Ente; convoca e dirige le riunioni del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo. 5. Il Consiglio dei delegati si riunisce in sessione ordinaria per lo meno due volte all'anno; si riunisce in sessione straordinaria nei casi previsti dal suo regolamento ed inoltre su iniziativa del presidente o su proposta di un terzo dei membri del Consiglio stesso. 6. Le deliberazioni del Consiglio dei delegati sono valide quando e' presente la meta' piu' uno dei suoi membri. Le deliberazioni su questioni di sostanza, messe allo ordine del giorno con un preavviso di almeno un mese, sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti. Quelle su questioni di procedura sono prese a maggioranza semplice; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 12 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-04;794~convenzione-art4 · fonte su Normattiva