Art. 8 — Presidente e Vice presidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge ogni anno un Presidente ed un Vice presidente, che non vengono remunerati dalla Organizzazione. 2. Il Presidente ed il Vice presidente vengono eletti, uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro tra quelli dei membri consumatori. La presidenza e la vice presidenza vengono attribuite a turno ad una delle due categorie di membri per un anno, resta inteso tuttavia che tale avvicendamento non impedisce la rielezione, in circostanze eccezionali, del Presidente o del Vice presidente, o dell'uno e dell'altro, se il Consiglio decide in tal senso con una votazione speciale. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice presidente assume la presidenza in sua vece. In caso di assenza temporanea contemporanea del Presidente e del Vice presidente, o in caso di assenza dell'uno o dell'altro o di tutti e due per la restante durata del mandato, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentati dei membri consumatori, a seconda del caso, a titolo temporaneo o per la restante durata del mandato del o dei predecessori.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
