[1]Attribuzioni del Consiglio dei delegati

[2]1. Il Consiglio dei delegati e' l'organo che dirige lo Istituto nelle sue attivita', alla luce della presente Convenzione e mediante piani organici e periodici di lavoro idonei a consentire a tutti gli Stati membri l'effettiva partecipazione all'attivita' dell'Istituto ed ai benefici che se ne attendono nel quadro degli scopi indicati all'articolo 1. 2. Il Consiglio dei delegati adotta le seguenti decisioni:

  • a)elegge il presidente ed i vice presidenti;
  • b)nomina il segretario;
  • c)adotta il suo regolamento;
  • d)impartisce le direttive al segretario in merito al perseguimento delle finalita' dell'Istituto, ai programmi di attivita' ed alla gestione del patrimonio sociale;
  • e)approva i bilanci;
  • f)approva i rapporti semestrali del segretario sull'attivita' dell'Istituto;
  • g)stabilisce i criteri statistici per determinare i contributi degli Stati membri, secondo il par. 1 a) dell'articolo 9;
  • h)autorizza il presidente ad accettare legati, donazioni e sovvenzioni;
  • i)prende qualsiasi altra decisione sulle materie menzionate nella presente Convenzione. 3. Il Consiglio dei delegati formula proposte, voti e raccomandazioni all'indirizzo dei Governi degli Stati membri, attraverso i competenti tramiti diplomatici, su ogni questione rientrante nelle finalita' e attivita' dell'Istituto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, ed, in particolare, in merito alle possibilita' di scambio, di assistenza reciproca od azione concertata o comune di cui al par. 2 c) dell'articolo 1.

Testo vigente dal 12 ottobre 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-04;794~convenzione-art5 · fonte su Normattiva