• 1)Il presente Accordo e' soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn il piu' presto possibile.
  • 2)Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.
  • 3)Il presente Accordo sara' applicato anche ai tributi dovuti dal 1 gennaio 1957.

[2]Fatto a Roma il 17 settembre 1968 in quadruplice originale, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, tutti e quattro i testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica italiana MALFATTI Per la Repubblica federale di Germania HERWARTH

Testo vigente dal 5 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;798~art4 · fonte su Normattiva