[1]Articolo XVII.

[2]1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Bonn. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica se in tale data la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale sara' in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sara' entrata in vigore la Convenzione. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento, cessera' di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cessera' di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avra' piu' effetto tra le Parti del presente Accordo.

[3]FATTO a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

[4]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica Federale Giorgio SANTUZ di Germania Hans ARNOLD

[5]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969~artxvii · fonte su Normattiva