Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994
Art. 6 (Convenzione)
funzionari consolari possono: 1 - ricevere dichiarazioni e redigere documenti prescritti dalla legislazione dello Stato d'invio, concernenti:
- a)la registrazione di una nave nello Stato d'invio ove tale nave non sia stata ne' costruita ne' registrata nello Stato di residenza e, in caso contrario, in seguito all'autorizzazione rilasciata da detto Stato;
- b)la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio;
- c)il rilascio di titoli di navigazione per le navi da diporto dello Stato d'invio;
- d)qualsiasi modifica circa la proprieta' di una nave di detto Stato;
- e)qualsiasi iscrizione d'ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato; 2 - interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative all'itinerario ed alla destinazione della stessa e, in generale, agevolare il suo arrivo e la sua partenza; 3 - accompagnare il capitano ed i membri dell'equipaggio dinanzi alle autorita' dello Stato di residenza e prestar loro assistenza compresa, se necessario, quella giudiziaria; 4 - risolvere le controversie tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, concernenti il salario e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Essi possono esercitare i poteri loro attribuiti dallo Stato d'invio per quanto concerne l'ingaggio, l'imbarco, il licenziamento e lo sbarco dei marittimi ed adottare provvedimenti per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo; 5 - adottare provvedimenti per far rispettare la legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione; 6 - procedere, se del caso, al rimpatrio o al ricovero in ospedale del capitano o dei membri dell'equipaggio della nave; 7 - compiere gli atti d'inventario ed altre operazioni necessarie per la conservazione di beni ed oggetti di qualunque natura lasciati da cittadini, da marittimi o da passeggeri deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
