[1]' di comunicazione

[2]1. Lo Stato di residenza permettera' e facilitera' agli uffici consolari dello Stato d'invio la liberta' di comunicazione con il proprio Governo, nonche' con le Missioni diplomatiche e con altri uffici consolari dello Stato d'invio, sia che si trovino nello Stato di residenza o in altri Stati. A questo scopo gli uffici consolari potranno utilizzare tutti i mezzi pubblici di comunicazione, i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, messaggi in chiaro o in cifra. Tuttavia, l'ufficio consolare non potra' installare ne' utilizzare una radio emittente se non con il previo ed espresso consenso dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare non puo' essere trattenuta o esaminata in quanto inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" si riferisce a tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare e alle sue funzioni. 3. La valigia consolare non puo' essere aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno motivi fondati per credere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti stabiliti dal paragrafo 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia rinviata al suo luogo d'origine. 4. La valigia consolare, o i suoi colli, se formata da piu' colli, deve essere sigillata, deve avere i segni esterni visibili del suo carattere e non puo' contenere altro all'infuori della corrispondenza ufficiale o dei documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare. 5. Il corriere consolare deve possedere un documento ufficiale attestante la sua qualita' ed il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. Non puo' essere corriere diplomatico o consolare un cittadino dello Stato di residenza, o residente in permanenza in tale Stato. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e non puo' essere sottoposto ad arresto ne' a qualsiasi forma di fermo o detenzione. 6. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile commerciale che deve arrivare ad un punto d'entrata autorizzato. Tale comandante deve essere fornito di un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non e' considerato come un corriere consolare. A seguito di una intesa con le autorita' locali competenti, l'ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri a prendere possesso direttamente e liberamente della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art28 · fonte su Normattiva