1. Lo Stato di residenza permette e protegge la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e con altri uffici consolari dello Stato di invio, dovunque si trovino, l'Ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare puo' installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e' inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei segni esterni visibili indicanti la loro natura e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale, nonche' documenti od oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio. 4. La valigia consolare non deve essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le autorita' competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia contiene oggetti diversi dalla corrispondenza ufficiale o dai documenti od oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da parte di un rappresentante autorizzato dello Stato di invio. Se le autorita' del detto Stato si oppongono a tale richiesta, la valigia e' rinviata al suo luogo di origine. 5. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aereo civile che deve giungere ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non e' considerato come corriere consolare. In base ad intese con le autorita' locali competenti, l'Ufficio consolare puo' incaricare uno dei suoi membri di ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aereo o a rimetterla a questi.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
