[1]' di comunicazione
[2]1. Lo Stato di residenza assicura e protegge la liberta' di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con le autorita' dello Stato di invio, le missioni diplomatiche e gli altri uffici consolari di questo Stato, dovunque essi si trovino, l'ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'ufficio consolare puo' installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza. 2. I colli che costituiscono il bagaglio consolare possono contenere soltanto corrispondenza d'ufficio nonche' documenti e oggetti destinati esclusivamente ad uso di ufficio. 3. La corrispondenza d'ufficio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione adottati, cosi' come i sacchi, le valigie e altro bagaglio consolare sigillato, a condizione che rechino visibili contrassegni esteriori indicanti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non possono essere ne' aperti ne' trattenuti dalle autorita' dello Stato di residenza. 4. I corrieri consolari, ossia le persone incaricate di trasportare i sacchi, le valigie e altro bagaglio consolare, beneficeranno nell'esercizio delle loro funzioni delle stesse facilitazioni, privilegi ed immunita' di cui beneficiano nello Stato di residenza i corrieri diplomatici dello Stato di invio. 5. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretti ad un porto o ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli formanti la valigia, ma non e' considerato corriere consolare. Sulla base di un'intesa con le autorita' dello Stato di residenza, l'ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri a ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile. Tali disposizioni si applicano anche per la consegna della valigia consolare al comandante della nave o dell'aeromobile.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
