[1]applicabili alle persone giuridiche

[2]Quanto previsto nella presente Convenzione con riferimento ai cittadini dello Stato d'invio, verra' applicato in maniera corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la nazionalita' di una delle Parti contraenti, attribuita in conformita' dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art49 · fonte su Normattiva