[1], entrata in vigore e denunzia
[2]La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti la denunzi, con un preavviso scritto di un anno e comunque non prima del decimo anno della data della sua entrata in vigore.
[3]FATTA a Bucarest, l'8 agosto 1967, in due copie originali, ognuna in lingua italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana FANFANI
[4]Per la Repubblica socialista di Romania MANESCU
[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri MORO
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
