[1], entrata in vigore e denunzia

[2]La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti la denunzi, con un preavviso scritto di un anno e comunque non prima del decimo anno della data della sua entrata in vigore.

[3]FATTA a Bucarest, l'8 agosto 1967, in due copie originali, ognuna in lingua italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana FANFANI

[4]Per la Repubblica socialista di Romania MANESCU

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art50 · fonte su Normattiva