Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998
Art. 4 (Convenzione) — Funzioni consolari
I funzionari consolari hanno diritto di:
- a)proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi la nazionalita' di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonche' comunicare con essi;
- b)promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato di invio e quello di residenza;
- c)informarsi, con tutti i mezzi legittimi, della situazione e dell'evoluzione della vita politica, commerciale, economica, culturale e scientifica nello Stato di residenza e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio;
- d)svolgere indagini, con tutti i mezzi legittimi, relativamente a qualunque incidente che coinvolge gli interessi dei cittadini dello Stato di invio;
- e)assistere i cittadini dello Stato di invio nei rapporti con le Autorita' giurisdizionali e amministrative nello Stato di residenza e adottare, nel rispetto della prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato di residenza, i provvedimenti per assicurare la rappresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali Autorita'; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare o far adottare dalle competenti Autorita', nel rispetto delle leggi dello Stato di residenza, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini allorche', a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, essi non possano tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi.
- f)esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonche' le altre funzioni attribuite dallo Stato d'invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
