Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, che autorizza la spesa di L. 10.000.000 per la esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dell'Acquedotto pugliese.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Di Crollalanza - Mosconi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;8~art1 · fonte del testo