Agli oneri derivanti dall'Accordo si fara' fronte con le normali dotazioni del bilancio del Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
Agli oneri derivanti dall'Accordo si fara' fronte con le normali dotazioni del bilancio del Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-01-03;8~art3 · fonte del testo