All'onere di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si fara' fronte per 30 milioni e 10 milioni rispettivamente con riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 20 e 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 maggio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-04-01;252~art2 · fonte del testo