, ratifica, accettazione, approvazione ed entrata in vigore 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta. Sara' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potra' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se non avra' simultaneamente o precedentemente ratificato la Carta. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3. Per ogni Stato firmatario che lo ratifichi in seguito, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;207~protocollo-art10 · fonte su Normattiva