ARTICOLO VI Le Parti daranno priorita' ad iniziative collegate alla cooperazione per l'adempimento di programmi nazionali dedicati all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.
Testo vigente dal 22 gennaio 2004
