ARTICOLO VII 1. Le Parti si impegnano a realizzare un'adeguata e costante promozione e diffusione delle possibilita' e del potenziale della cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e allo sviluppo tra i due Paesi e altresi' incoraggiare l'interscambio di tecnologia e la promozione di progetti congiunti. Ugualmente si impegnano a promuovere e sviluppare tra le altre aree di interesse comune, il Piano Ferroviario Nazionale, e la formazione del personale nel Sistema Ferroviario. 2. Ciascuna delle Parti promuovera' gli investimenti delle proprie imprese nel territorio dell'altra Parte, con particolare riguardo a quelli effettuati dalle piccole medie imprese, dalle istituzioni o imprese generatrici di tecnologia nelle aree previste nel presente Accordo ed anche attraverso la collaborazione degli istituti bancari dei rispettivi Paesi. A tal fine: - La Parte italiana e' disposta ad utilizzare sia lo strumento dell'assicurazione del credito sia i finanziamenti agevolati disponibili, nei termini della legislazione italiana e nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali. - La Parte venezuelana e' disposta a stimolare l'afflusso di capitali e di iniziative italiane, attraverso i mezzi a sua disposizione secondo la propria legislazione. 3. Le Parti si impegnano, in conformita' con quanto previsto dalla propria legislazione, a concordare adeguate forme di promozione delle esportazioni, in mercati terzi, dei prodotti delle imprese miste. Tale promozione sara' attuata da ciascuna Parte in favore delle imprese collocate sul proprio territorio nazionale e nel rispetto della normativa prevista negli Accordi Internazionali recepiti sia dall'Italia che dal Venezuela in materia.
Testo vigente dal 22 gennaio 2004
